| FAHRENHEIT forum per le biblioteche |
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STATUTI
Art. 1: Nome e sede
1.1 Fahrenheit forum per le biblioteche è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero che riunisce persone ed enti interessati alle biblioteche e agli altri servizi d'informazione documentaria.
Art. 2: Scopi
2.1 Contribuire, con il confronto e l'apporto di conoscenze dei suoi membri, allo sviluppo delle biblioteche e degli altri servizi d'informazione documentaria;
2.2 Favorire la collaborazione tra i servizi di cui al punto precedente;
2.3 Promuovere presso la popolazione la conoscenza dei vari istituti e dei relativi fondi;
2.4 Promuovere gli interessi degli utenti degli istituti;
2.5 Promuovere e valorizzare la professionalità degli operatori degli istituti siano essi diplomati, ausiliari o volontari;
2.6 Creare e mettere a disposizione di operatori e utenti servizi di interesse comune;
2.7 Intervenire attivamente sulle questioni di politica bibliotecaria;
2.8 Proporre attività culturali;
2.9 Fahrenheit forum per le biblioteche può collaborare con altri enti e associazioni per realizzare questi intenti.
Art. 3: Membri dell'Associazione
3.1 L'Associazione si compone di membri individuali (persone fisiche) e di membri collettivi (persone giuridiche);
3.2 Sono ammessi come membri sia le persone fisiche sia quelle giuridiche che condividono gli intenti statutari e pagano le quote sociali;
Art 4: Organizzazione
4.1. Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea generale
- il Comitato
- i Revisori dei contiArt. 5: Assemblea generale
5.1. L'Assemblea generale si riunisce in forma ordinaria una volta all'anno;
5.2. L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria su richiesta di almeno 1/5 degli iscritti o del Comitato;
5.3. Il Comitato invia ai membri una convocazione comprendente l'ordine del giorno almeno 3 settimane prima dell'Assemblea;
5.4. Le competenze dell'Assemblea sono:
. l'elaborazione del programma di attività annuale,
. l'approvazione del rapporto del Comitato e dei conti consuntivi,
. l'elezione del Comitato, come pure quella di due revisori dei conti,
. la revisione degli statuti,
. la decisione riguardante l'ammontare della quota sociale annuale,
. lo scioglimento dell'Associazione
5.5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti;
5.6. Ogni membro dispone di un voto. I membri individuali che rappresentano nel contempo un membro collettivo dispongono di due voti. Nessun membro può disporre di più di due voti.
Art. 6: Comitato
6.1. Il Comitato è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri;
6.2. I membri del Comitato sono nominati per 2 anni e sono rieleggibili;
6.3. Il Comitato nomina al suo interno il presidente, il segretario e il cassiere;
6.4. Il Comitato gestisce l'Associazione e prende tutte
le decisioni che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea.
L'Associazione si impegna verso terzi con la firma del Presidente e di
un membro del Comitato;
6.5. Ha facoltà d'istituire gruppi di lavoro all'interno dell'Associazione.
Art. 7: Revisori dei conti
I revisori dei conti sono eletti per un periodo di due anni e sono rieleggibili. Esaminano i conti annuali e ne rendono conto all'Assemblea. Non possono essere membri del Comitato .
Art. 8: Proventi
8.1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:
- . dalle quote dei membri,
. da sovvenzioni, doni, legati.Art. 9: Scioglimento dell'Associazione
9.1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dai 2/3 dei membri presenti all'Assemblea convocata con questa trattanda;
9.2. In caso di scioglimento l'Assemblea si pronuncia in merito all'impiego di eventuali beni.
Bellinzona, 1. giugno 1996
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